Associazione internazionale per la protezione della proprietà intellettuale 
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ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE

AIPPI

GRUPPO ITALIANO

STATUTO

Art. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituito il Gruppo Italiano dell'Associazione Internazionale per la Protezione della Proprietà Intellettuale.

Il Gruppo ha natura di associazione senza scopo di lucro con fini di studio nelle materie di diritto industriale ed in quelle ad esso affini e collegate, sia in diritto interno, sia con particolare riguardo ai problemi delle convenzioni e trattati internazionali.

L'associazione è denominata AIPPI - Gruppo Italiano.

Art. 2 - SCOPI

L'associazione, nell'attuazione di quanto sopra, potrà prendere ogni iniziativa che riterrà opportuna per il raggiungimento dei seguenti fini di studio:

•  ricerche e proposizioni, nonché organizzazione di convegni, per l'armonizzazione della disciplina internazionale del diritto industriale e materie ad esso affini e collegate;

•  comparazione delle legislazioni dei vari Paesi allo scopo di promuoverne il miglioramento, il coordinamento e l'unificazione;

•  proposte per la formazione di convenzioni, accordi, trattati e della regolamentazione comunitaria nelle materie di cui sopra; esame ed interpretazione dei testi approfondendone la conoscenza anche per cooperare ad un loro perfezionamento ed aggiornamento;

•  analisi ed interpretazione della legislazione italiana nelle materie di cui sopra nei suoi aspetti attuali ed evolutivi, nonché la predisposizione di proposte legislative;

•  collaborazione con autorità, enti ed organi legislativi italiani, con organizzazioni ed enti internazionali, con organismi della UE e con altre associazioni di studio, in relazione ai fini più sopra enunciati, per favorire un sempre maggiore coordinamento ed una migliore aderenza fra esigenze concrete e disciplina normativa interna ed internazionale;

•  stretta collaborazione con l'Associazione Internazionale per la Protezione della Proprietà Intellettuale, con i suoi gruppi nazionali e regionali e con i suoi membri individuali.

Art. 3 - SEDE

L'associazione ha sede a Milano.

Art. 4 - ASSOCIATI

4.1 ) Possono far parte dell'associazione persone fisiche o giuridiche ed enti collettivi che si occupano delle materie di cui all'art. 1 sul piano scientifico o pratico, secondo le proprie attività di studio, professionali, di impiego o di impresa.

L'associazione è formata da :

•  soci ordinari

Coloro che desiderano divenire soci ordinari devono inoltrare domanda ed essere presentati da due membri dell'associazione.

L'ammissione è deliberata dal comitato esecutivo.

b) soci onorari:

sono persone fisiche nominate dall'assemblea, su proposta del comitato esecutivo, per loro riconosciuti meriti; non pagano quota alcuna e godono dei diritti dei soci ordinari; possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del comitato esecutivo e del consiglio di presidenza

c) soci giovani

ovvero soci ordinari che non abbiano compiuto il trentatreesimo anno di età.

Il diritto di partecipazione all'associazione non è in alcun modo trasmissibile.

La qualifica di socio si perde per decesso, mancato pagamento della quota sociale, esclusione derivante dal venir meno dei requisiti di cui al preambolo del presente articolo, dimissioni.

4.2) QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUZIONI

I soci versano una quota annuale, fissata dall'assemblea in modo differenziato: per persone fisiche, persone giuridiche e per enti collettivi, soci giovani.

La quota comprende il contributo annuale dovuto alla tesoreria dell'Associazione Internazionale.

Il versamento delle quote annuali è dovuto entro il mese di marzo di ogni anno.

Il socio che non paghi la sua quota dopo due inviti rivoltigli a mezzo di lettera Raccomandata a distanza di due mesi l'uno dall'altro, si intende dimissionario.

Negli altri casi le dimissioni debbono essere comunicate al segretario a mezzo di lettera raccomandata entro il mese di Dicembre dell'anno in corso ed avranno effetto a partire dal 10 gennaio dell'anno successivo.

In ogni caso le dimissioni successive al 31 Gennaio dell'anno in corso non esimono dal versamento delle quote dell'anno o già scadute.

L'associazione può ricevere contributi anche da non soci.

L'associazione non ha fini di lucro, pertanto i proventi delle attività non possono in alcun caso essere ripartiti tra gli associati, anche in modo indiretto.

Art. 5 - ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Sono organi della associazione:

•  l'assemblea dei soci

•  il comitato esecutivo

•  il consiglio di presidenza

•  il presidente

•  il vice-presidente

•  il segretario

•  il vice segretario

•  il tesoriere

•  il collegio dei revisori dei conti

Tutte le cariche della associazione sono gratuite; può essere autorizzato dal comitato esecutivo il rimborso di spese quando siano da sostenere per conto dell'associazione.

Art. 6 - ASSEMBLEA DEI SOCI: CONVOCAZIONI

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 di giugno, per esaminare ed approvare la relazione sull'attività dell'associazione svolta nell'anno sociale precedente ed il rendiconto economico e finanziario..

L'anno sociale coincide con l'anno solare.

L'assemblea sarà altresì convocata dal presidente quando egli lo ritenga opportuno o quando ne venga a lui fatta richiesta da almeno 30 soci, che dovranno preventivamente indicare gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno.

L'assemblea potrà riunirsi sia nella città sede dell'associazione che altrove. La decisione relativa al luogo di riunione diversa da quella di cui all'art.3 è di competenza del comitato esecutivo.

Le convocazioni saranno effettuate a mezzo di lettera o facsimile o posta elettronica da spedirsi almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Le convocazioni urgenti potranno avere luogo con comunicazione, anche a mezzo di telegramma, facsimile o posta elettronica, effettuata almeno cinque giorni prima.

L'avviso di convocazione dovrà indicare l'ordine del giorno. Nello stesso potrà eventualmente essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione anche nel medesimo giorno, per il caso in cui l'assemblea prevista in prima convocazione non risulti validamente costituita con la maggioranza di cui al successivo articolo 7.

Art. 7 - ASSEMBLEA DEI SOCI: DELIBERE

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni obbligano gli stessi nei limiti dello statuto.

Ogni socio ha diritto ad un voto indipendentemente dal valore della quota versata e può farsi rappresentare con delega scritta ad altro socio; questi non potrà assumere più di cinque deleghe.

Le deliberazioni dell'assemblea sono valide in prima convocazione- se è presente o rappresentata almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero degli intervenuti o dei rappresentati.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti personalmente o per delega sugli argomenti inerenti agli scopi associativi posti all'ordine del giorno.

Le modifiche statutarie richiedono in prima convocazione la presenza o la rappresentanza per delega di almeno la metà dei soci; in seconda convocazione è sufficiente la presenza o la rappresentanza per delega di un terzo dei soci.

Le deliberazioni dell'assemblea sono raccolte in un verbale che sarà firmato dal presidente e dal segretario.

L'assemblea approva il rendiconto annuale di gestione, la variazione delle quote annuali ed il bilancio preventivo.

Art. 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI: DELIBERE SULLE CARICHE

L'assemblea nomina, tra i soci, il presidente, il comitato esecutivo ed il collegio dei revisori dei conti che durano in carica tre anni.

Le elezioni alle cariche sociali, salvo che avvengano per acclamazione, si effettuano a schede segrete, a maggioranza semplice.

Coloro che hanno ricoperto cariche nell'associazione sono rieleggibili, anche immediatamente. La presentazione delle liste dei candidati alle cariche avverrà secondo il regolamento per le elezioni allegato al presente statuto.

Nella elezione del presidente, in caso di parità di voti si procederà seduta stante alla votazione di ballottaggio.

Nella elezione del comitato esecutivo, nel caso di parità di voti, prevale in graduatoria il candidato con maggiore anzianità di iscrizione alla associazione.

Art. 9 - COMITATO ESECUTIVO: COMPOSIZIONE

L'associazione è retta dal comitato esecutivo.

Esso è composto da 16 membri, persone fisiche, comprendenti:

•  il presidente, nominato dall'assemblea

•  il vice-presidente

•  il segretario

•  il vice-segretario

•  il tesoriere

•  undici membri ordinari.

Il comitato esecutivo nomina al suo interno il vice-presidente, il segretario, il vice-segretario, il tesoriere.

Art. 10 - COMITATO ESECUTIVO: COMPITI

Il comitato esecutivo:

•  esamina le questioni sottopostegli dal presidente, attinenti agli argomenti di studio ed alle iniziative dell'associazione ed approva le relazioni dell'associazione per congressi e per le riunioni del Comitato Esecutivo Internazionale;

•  delibera sull'ammissione dei nuovi soci;

•  predispone il rendiconto economico e finanziario annuale;

•  predispone il bilancio preventivo, proponendo l'eventuale variazione della quota annuale;

•  designa i delegati del Gruppo Italiano a ricoprire la carica di membri del Comitato Esecutivo Internazionale e nomina altresì, occorrendo, i relatori ufficiali del Gruppo Italiano ai congressi internazionali;

•  può istituire commissioni, aperte anche ai non soci, per l'attività di studio su particolari argomenti e per la preparazione delle relazioni;

Il comitato esecutivo è validamente riunito con la presenza di almeno un terzo dei componenti e delibera a maggioranza di voti dei presenti; a parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 11 - CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Il consiglio di presidenza è composto dal presidente, dal vice-presidente, dal segretario, dal vice-segretario e dal tesoriere.

Esso assiste il presidente su sua richiesta e svolge nei casi di urgenza i compiti del comitato esecutivo.

Art. 12 - PRESIDENTE

Il presidente ha la rappresentanza dell'associazione anche di fronte ai terzi; dirige l'associazione, convoca e presiede le assemblee, il comitato esecutivo ed il consiglio di presidenza e può, occorrendo, delegare parte o tutti i suoi poteri.

Art. 13 - VICE-PRESIDENTE

Il vice-presidente coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di impedimento.

Art. 14 - SEGRETARIO

Il segretario mantiene gli opportuni contatti con i soci, gli organi della Associazione Internazionale e redige ogni anno una relazione sulla attività dell'associazione.

Art. 15 - VICE-SEGRETARIO

Il vice-segretario coadiuva il segretario e può sostituirlo.

Art. 16 -TESORIERE

Il tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e svolge le sue funzioni operando in accordo con il presidente ed il segretario e ne riferisce all'assemblea.

Art. 17 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre membri; esso controlla l'amministrazione della associazione, redige e presenta all'assemblea una relazione sul rendiconto annuale. I revisori dei conti possono partecipare alle riunioni del comitato esecutivo senza diritto di voto.

Art. 18 - SCIOGLIMENTO DELLA ASSOCIAZIONE

L'associazione può essere sciolta per volontà dell'assemblea espressa con il voto favorevole di due terzi dei soci.

L'assemblea in tal caso nomina un liquidatore che provvederà in conformità alle decisioni dell'assemblea stessa.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'associazione è escluso qualsiasi riparto fra i soci. L'intero patrimonio che residuerà a seguito della liquidazione sarà devoluto, con deliberazione dell'assemblea o, in mancanza, su indicazione del liquidatore, a Onlus o associazioni operanti in analogo settore ovvero a scopi benefici.

Art. 19 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si farà riferimento al Codice Civile ed alla vigente legislazione in materia di associazioni.


AIPPI -GRUPPO ITALIANO

Allegato allo Statuto

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI

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•  Art.1.- Quando sia necessario procedere alla elezione delle cariche sociali, il segretario ne dà comunicazione ai soci mediante lettera raccomandata o facsimile o posta elettronica fissando in essa un termine di almeno un mese entro il quale gli dovranno pervenire da parte dei soci le proposte di candidature.

•  Art.2.- E' eleggibile alla carica di presidente il socio, persona fisica, che abbia una anzianità di iscrizione alla associazione di almeno sei anni consecutivi e di partecipazione al comitato esecutivo di almeno un triennio.
E' eleggibile a componente del comitato esecutivo il socio che abbia una anzianità di iscrizione alla associazione di almeno tre anni . Nel comunicare la propria candidatura al comitato esecutivo il socio persona giuridica indicherà quale persona fisica della sua organizzazione è da lui a ciò delegata .

•  Art.3.- I soci nel comunicare alla segreteria le candidature preciseranno se queste si riferiscono alla carica di presidente od a quella di membro del comitato esecutivo o ad entrambe od a quella di revisore dei conti.

•  Art.4.- Il segretario invierà, insieme all'avviso di convocazione dell'assemblea per le votazioni delle cariche sociali, la lista delle candidature secondo quanto disposto dall'art.3.

•  Art.5 – In caso di dimissioni o di prolungata e ingiustificata assenza o decesso di un membro, persona fisica, del comitato esecutivo questi verrà sostituito per cooptazione da parte del comitato esecutivo con il primo dei non eletti nelle ultime elezioni.

•  Art.6 – In caso di dimissioni o di prolungata e ingiustificata assenza o decesso del delegato di persona giuridica o ente collettivo, questi ultimi avranno la facoltà di nominare il nuovo delegato al CE con il gradimento previo del comitato esecutivo.