|
Sommmario
[ Editoriale ]
--------------------------------------------------------------------------------
La protezione delle conoscenze tradizionali e del folklore
Sebbene il concetto di conoscenze tradizionali sia piuttosto incerto, sembra debba comprendere almeno quanto è tipico, innovativo, creativo nelle pratiche degli indigeni e delle comunità locali, rifacendosi per questa enumerazione all'art. 8 della Convenzione sulle BIOLOGICAL DIVERSITY.
Il problema che si pone è come tutelare questa ricchezza dei gruppi etnici economicamente poveri, ma ricchi spiritualmente di tradizioni, culti, manifestazioni folkloriche e altro, oltre che per pratiche di utilizzazione medicale di risorse della natura, non elaborate, ma assunte tramite una manualità, che potrebbe servire anche in ambienti a civilizzazione industrialmente elevata.
Il sistema brevettuale esistente, anche se differenziato nei suoi aspetti di brevetto di invenzione industriale, protezione delle nuove varietà vegetali, protezione dei microorganismi, dei chips, nei vari aspetti del Diritto d'Autore, per la protezione delle banche dati e del software, non copre l'intera gamma di conoscenze sulle quali si accentrano gli interessi più diversi, fino a trarne vantaggi ai quali non partecipano gli originali creatori.
Le conoscenze tradizionali dovrebbero pertanto essere in primo luogo tutelate da divulgazioni improprie e nocive, per esempio pubblicazioni divulgative di riti sacrali e portare alla conservazioni degli stili di vita tradizionali e alla conservazione inalterata delle conoscenze stesse, sino ad arrivare ad una protezione dell'ambiente in cui tali conoscenze vengono custodite.
E' chiaro che una protezione adatta vada cercata al di fuori degli schemi tradizionali protettivi delle conoscenze di tipo industriale, salvo eventualmente il marchio e le indicazioni geografiche.
Nel cercare di determinare il tipo di protezione più adatta si è cercato di dare risposta ai seguenti quesiti, sintetizzati in uno studio della Camera di Commercio Internazionale, che sono i seguenti:
1) Le conoscenze tradizionali devono essere protette tutte o, almeno all'inizio ci si dovrebbe limitare a sottoporre a protezione i medicamenti, gli alimenti, le speciali colture agricole?
2) Quali diritti potrebbe conferire a chi le detiene la protezione delle conoscenze tradizionali?
3) Quali sono i criteri che dovrebbero dar vita ai requisiti di proteggibilità (segretezza - originalità rispetto a manifestazioni simili di altre località)?
4) A chi spetterebbero i benefici del riconoscimento; per quanto tempo e in tutto il mondo?
Evidentemente problemi di questo tipo richiedono studi accurati, ma io ritengo che in primo luogo si debba creare un organismo sopra nazionale che riconosca con insindacabile autorità, se ricorrono gli estremi della proteggibilità, decida quale tipo di protezione conferire, e vincoli al rispetto di diritti che essa attribuisce a determinati gruppi locali.
Come avviene per la protezione dei nomi geografici secondo la convenzione di Lisbona, gli Stati potrebbero farsi parte diligente nell'introdurre alla Autorità costituenda una segnalazione di principio, ma la stessa Autorità, cui dalle nazioni socialmente più avanzate dovrebbero essere forniti maggiori mezzi economici, dovrebbe non solo controllare la fondatezza delle richieste, ma godere anche di un potere propositivo quando venga a conoscenza di "diritti" proteggibili.
Quindi, a me sembra che non si debba ricercare una protezione soltanto attraverso il sistema esistente di conferimento dei diritti, ma neppure escluderne a priori l'applicabilità almeno per certe forme protettive. Si tratterebbe invece di determinare quanto sia meritevole di protezione ed adattare le leggi esistenti, eventualmente elaborando nuove regole, com'è avvenuto per esempio nella protezione del software.
Avv.Carlo Fiammenghi
[ Vita Associativa ]
--------------------------------------------------------------------------------
Comitati esecutivi
Si è tenuta il 1 febbraio 2002 a Milano, presso la sede della Società italiana Brevetti, la riunione abituale del Comitato Esecutivo. All'ordine del giorno l'elaborazione di una risposta al questionario proposto da Michael Dowling per formulare la posizione del Gruppo Italiano in relazione allo Statuto AIPPI ed ai rapporti tra i gruppi nazionali e l'Associazione internazionale (Q.171).
Si è poi provveduto all'approntamento dell'elenco dei membri del Comitato Esecutivo che intendono partecipare all'EXCO di giugno 2002 a Lisbona.
L'Assemblea annuale
ll 6 giugno 2002, nella Sala Avvocati presso il Palazzo di Giustizia a Milano, avrà luogo l'Assemblea annuale, quest'anno particolarmente importante, dovendosi procedere a rinnovare le cariche.
A norma di Statuto i soci che intendono candidarsi, debbono segnalarlo alla Segreteria in tempo utile: in questo caso entro il
15 maggio 2002
precisando se la candidatura riguarda la carica di Presidente o quella di Membro del Comitato Esecutivo..
[ Agenda ]
--------------------------------------------------------------------------------
Convegno dell'Associazione sui brevetti a maggio a Milano
Il giorno 24 maggio 2002 alle 9.30, nell'AULA MAGNA presso il Palazzo di Giustizia a Milano, Corso di porta Vittoria, avrà luogo un incontro-dibattito sul tema:
"L'interpretazione del brevetto ed i limiti imposti dal tenore delle rivendicazioni".
L'argomento è di particolare interesse per coloro -Giuristi e Tecnici- che si occupano della materia brevettuale.
Al termine della discussione aperta a tutti, l'Assemblea dei presenti sarà richiesta di esprimersi sull'adozione di un principio ispiratore comune nei termini che seguono:
-posto che il brevetto, come ogni atto contenente una manifestazione di volontà, è suscettibile di interpretazione;
-considerato che il brevetto italiano, a differenza di quello europeo, è concesso senza esame preventivo di merito;
-esclusa la possibilità di ampliare l'originario ambito di protezione della privativa;
-richiamato il principio secondo cui i limiti della protezione sono determinati dal tenore delle rivendicazioni, mentre descrizione e disegni servono ad interpretarle;
A- l'oggetto della tutela brevettuale è definito come comprendente una pluralità di caratteristiche rivendicate, con possibilità di ordinare e ricombinare le rivendicazioni o parti di esse
B- ed altresì con possibilità di integrare le caratteristiche rivendicate con altre compiutamente indicate nella descrizione anche per quanto riguarda gli effetti, ma non espressamente indicate nelle rivendicazioni formali.
Il tema è di grande interesse ed attualità, per cui confidiamo nell'ampia partecipazione e nel contributo dei nostri Associati alla discussione.
[ Legislazione ]
--------------------------------------------------------------------------------
È stato presentato il disegno di legge (Ac2031), approvato dalla Commissione Giustizia di Montecitorio, sulle "Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza", collegato alla finanziaria per il 2002. Il disegno non è definitivo ed è quindi suscettibile di modifiche. Va segnalato peraltro che l'attuale Ministro per le attività produttive ha in ripetute occasioni manifestato l'intenzione di promuovere la Proprietà industriale per troppo tempo sottostimata nel nostro Paese, a cominciare da una adeguata riforma dell'UIBM e da un ammodernamento delle strutture giudiziare e dei procedimenti relativi.
Riteniamo quindi opportuno pubblicare il testo dell'iniziativa legislativa, il cui iter parlamentare tuttavia non si è ancora concluso.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE
Art. 14.
(Delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) ripartizione della materia per settori omogenei e coordinamento, formale e sostanziale, delle disposizioni vigenti per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica;
b) adeguamento della normativa alla disciplina internazionale e comunitaria intervenuta;
c) revisione e armonizzazione della protezione del diritto d'autore sui disegni e modelli con la tutela della proprietà industriale, con particolare riferimento alle condizioni alle quali essa è concessa, alla sua estensione e alle procedure per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti;
d) adeguamento della disciplina alle moderne tecnologie informatiche;
e) riordino e potenziamento della struttura istituzionale preposta alla gestione della normativa, con previsione dell'estensione della competenza anche alla tutela del diritto d'autore sui disegni e modelli, anche con attribuzione di autonomia amministrativa, finanziaria e gestionale;
f) introduzione di appositi strumenti di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi;
g) delegificazione e rinvio alla normazione regolamentare della disciplina dei procedimenti amministrativi secondo i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e degli affari esteri. A seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sugli schemi di decreto legislativo è acquisito il parere del Consiglio di Stato.
3. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 15.
(Delega al Governo per l'istituzione di sezioni dei tribunali specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi diretti ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari in materia di marchi, brevetti d'invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, modelli e disegni ornamentali e diritto d'autore, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) istituire presso un numero ristretto, comunque non superiore a otto, di tribunali e di altrettante corti d'appello, sezioni specializzate per la trattazione delle controversie riguardanti le materie indicate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato nè incrementi di dotazioni organiche;
b) prevedere altresì che nelle materie indicate le competenze riservate dalle leggi vigenti al presidente del tribunale e al presidente della corte d'appello spettino al presidente delle rispettive sezioni specializzate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato nè incrementi di dotazioni organiche;
c) attribuire alle sezioni specializzate di cui alla lettera a) la pertinente competenza territoriale.
2. Nell'emanare le necessarie disposizioni transitorie, il Governo avrà cura di evitare che le sezioni specializzate di cui al comma 1, lettera a), siano gravate da un carico iniziale di procedimenti che ne impedisca l'efficiente avvio.
Art. 16.
(Operabilità del diritto d'autore sui disegni e modelli industriali)
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, numero 4), della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dall'articolo 22 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, la denuncia di cui all'articolo 28 della medesima legge n. 633 del 1941 deve essere effettuata contestualmente alla domanda di registrazione del disegno o modello, o comunque prima del rilascio della registrazione.
2. Per le registrazioni già concesse e non ancora scadute, la denuncia di cui al comma 1 deve essere effettuata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 17.
(Intervento a sostegno del settore della proprietà industriale)
1. Al fine di fare fronte alle esigenze relative all'attività amministrativa in materia di proprietà industriale, con particolare riguardo all'evoluzione del sistema nazionale e internazionale di tutela, nonchè alle programmate modifiche del riassetto organizzativo, è autorizzata la spesa di 4.015.000 euro per l'anno 2002 e di 1.135.000 euro per l'anno 2003.
2. I criteri per l'utilizzo delle somme di cui al comma 1 sono determinati con direttive del Ministro delle attività produttive.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.
Altro disegno di legge di cu si discute è quello del nuovo articolo 24 Bis-Diritti del ricercatore universitario, quello che il Prof. Sena ha definito nell'ultimo numero della Rivista di diritto industriale come una norma da riscrivere, denunciandone le incongruità, contraddizioni e impraticabilità. Sena ha perfettamente ragione. Vedremo, anche qui, se nel suo iter legislativo si riuscirà ad introdurre gli indispensabili correttivi. Intanto lo pubblichiamo qui così come è stato presentato.
"1. In deroga all'articolo 23 del presente decreto e all'articolo 34 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quando il rapporto di lavoro intercorre con una università o con una pubblica amministrazione avente fra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore e' titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui e' autore. In caso di più autori, dipendenti delle università, delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne da' comunicazione all'amministrazione.
2. Le università e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa università o alla pubblica amministrazione, ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci.
3. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del 50 per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione. Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete il 30 per cento dei proventi o canoni.
4. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che cio' non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la pubblica amministrazione di cui l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi, o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore. "
[ Un Ricordo ]
--------------------------------------------------------------------------------
In occasione della sua scomparsa, l'AIPPI Internazionale ha voluto ricordare pubblicamente, sul sito Internet, la prestigiosa figura del
Prof. Avv. LUIGI SORDELLI,
che per numerosi anni ha rappresentato quale Presidente il Gruppo Italiano.
Pensiamo di fare cosa gradita ai nostri Associati ripubblicare la commemorazione (allegata al Newsletter cartaceo nonchè disponibile all'indirizzo ).
--------------------------------------------------------------------------------
Si segnala che per quest'anno la quota 2002 è di Euro 150 per i soci individuali ed Euro 250 per quelli collettivi. Si invitano i soci a voler provvedere ai relativi versamenti
Hanno collaborato a questo numero e ringraziamo:
carlo fiammenghi, giovanni pellegrino, bruno muraca, silvano adorno
N.B. :Il NEWSLETTER è aperto ad ogni contributo, segnalazione o informazione da parte degli Associati.
I contributi firmati impegnano unicamente i loro autori. I contributi non firmati impegnano unicamente la redazione. Gli Associati sono invitati a frequentare il sito Internet dell’Associazione
ll presente NEWSLETTER é destinato unicamente alla circolazione interna tra gli Associati AIPPI-Gruppo italiano.
a cura di
Stefano Sandri
stefano.sandri@oami.eu.int
|