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Sommmario
[ Editoriale ]
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Piccole e Medie Imprese
Da qualche tempo un motivo ricorrente è quello delle "piccole e medie im-prese", cioè le SME's (Small and Medium Size Enterprises).
Ai primi di febbraio se ne è parlato anche a Milano, in un Convegno di due giorni frutto della collaborazione dell'O.M.P.I. e del nostro Ministero dell'Industria, presenti il Presidente dell'O.M.P.I. Sig. Kamil Idris e (in ritardo sul programma) il Ministro Letta.
A quanto pare, le piccole e medie imprese andrebbero facilitate ad ottenere la protezione del frutto delle loro ricerche; immagino attraverso corsie burocratiche preferenziali e costi ridotti.
Confesso che entrambe le strade mi sembrano poco o punto percorribili e dirò perché.
A parte la difficoltà di distinguere le imprese in base alla loro "grandezza", lo snellimento burocratico è rimedio che andrebbe adottato per tutte le imprese, grandi o piccole che siano, nessuna delle quali dovrebbe essere appesantita da lacciuoli ed oneri che, comunque, prima o dopo, sono destinate a ricadere sui consumatori sotto forma di maggiori prezzi del prodotto o del servizio.
Quanto alla riduzione dei costi, gli unici passibili di diminuzione sono quelli delle tasse annuali e di concessione, la cui incidenza sulla spesa di brevettazione è sostanzialmente trascurabile, mentre trascurabili non sono quelle occorrenti per le traduzioni e per l'assistenza, teoricamente facoltativa ma in pratica irrinunciabile, dei professioni-sti intermediari.
Non solo: poiché è prevedibile che gli attuali destinatari degli introiti non sarebbero disposti a subire decurtazioni di bilancio, c'è da pensare ad un corrispondente ritocco al rialzo delle tasse dovute dagli altri; il che non sembra giusto anche per un altro motivo.
Com'è noto, in Italia, di Ricerca se ne fa assai poca; l'investimento per essa è pari all'1% del P.I.L., assai meno di quello che altri Paesi dell'Unione Europea vi destinano ed incomparabilmente meno di quanto vi destinano Paesi quali Stati Uniti e Giappone.
Lo si vede, del resto, anche dal numero dei brevetti depositati dagli italiani, che è uno dei più bassi.
Ma quel poco di Ricerca che si fa non è certo appannaggio della piccola e media industria, anche perché le vere invenzioni, oggi giorno, non sono più frutto della ricerca isolata, bensì di gruppo, con investimenti finanziari fuori della portata delle industrie artigiane.
Si finirebbe così per penalizzare ulteriormente la Ricerca, che semmai, ha bisogno di incentivi e non d'altro.
La mia convinzione è che, se si vuole agevolare la piccola e media impresa, la strada seria da seguire sia quella di agevolarne l'accesso al credito pubblico, al quale oggi, invece, accede praticamente solo la grande impresa, poichè solo lei ha i mezzi per affrontare ed aggirare le complesse difficoltà burocratiche esistenti per ottenere i finanziamenti.
Avv. Giovanni Pellegrino
[ Vita Associativa ]
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Vita Associativa
Si sono tenuti due Comitati esecutivi, rispettivamente il 1 febbraio ed l'8 marzo 2001.
Nel primo si sono esaminate le risultanze contabili dell'EXCO di Sorrento ed il problema dell'aggiornamento soci, anche in vista dalla sua definitiva presentazione informatica nel sito web ed i relativi diritti di accesso.
Nel secondo si è proceduto alla designazione degli incarichi per Melbourne e della rappresentanza italiana; si sono noltre delineate le linee di massima della prossima Assemblea.
Soprattutto -però- è stato discusso il c.d. "Diritto di Tribuna" dei Consulenti brevettuali, già affrontato di sfuggita, in occasione dell'Assemblea straordinaria tenu-tasi a Milano il 26 ottobre 2000.
Dopo ampia discussione è stata approvata la seguente risoluzione:
"Il Comitato Esecutivo, presenti 11 membri su 16, affronta e discute il cd. Diritto di Tribuna dei Consulenti in Proprietà Industriale, innanzi l'istituendo Giudice Comunitario. Dopo ampia discussione, nel corso della quale ognuno ha espresso il proprio punto di vista, emerge un indirizzo prevalente nel senso che al Consulente in Proprietà Industriale sia consentito di prendere la parola avanti al Giudice con pari dignità rispetto al giurista ed auspica che vengano prese iniziative onde favorire una formazione interdisciplinare dei professionisti operanti nella Proprietà Industriale. Per altro, ritiene opportuno che la questione, non-chè quella riguardante l'evoluzione delle professioni, venga ripresa in sede al-largata, con il coinvolgimento degli associati".
L'argomento di vivo interesse verrà ripreso in occasione della prossima Assemblea.
Nuovi soci: Avv. Paolina Testa (Studio Fusi); Avv. Michel Jolicoer (Studio Racheli); Ing.Mario Leone (SIB Roma); Ing.Daniele Jacobelli (SIB Roma); Andrea Ball (Tetrapack)
Apprendiamo ora che il giorno 17 aprile 2001 è mancato
l'Avv. Prof. LUIGI SORDELLI
Membro d'onore dell'AIPPI Internazionale e socio onorario del Gruppo italiano.
Fu presidente del nostro Gruppo dal 1970 al 1992 e durante il mandato ha curato lo sviluppo dell'attività di studio dell'Associazione, nonché la riforma dello Statuto.
Ha insegnato, oltre che a Milano, nelle Università di Siena, di Pavia e di Innsbruck e lascia un'ampia serie di scritti, frutto di serio impegno e dedizione totale alla no-stra materia, che Egli prediligeva.
Alla moglie Rossana ed alla Famiglia esprimiamo il nostro sincero cordoglio.
Avv. Giovanni Pellegrino
[ Agenda ]
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AITC, Assemblea del 26 febbraio 2001 della Associazione Italiana per la Tutela della Concorrenza
WIPO Standing Committee on the Law f Trademarks, Industrial Designs and Geographial Indications . 12-16 marzo 2001 (per consultare i documenti v. www.wipo.org/news)
FORUM, 'Importazioni parallele dei marchi farmaceutici'. 21 maggio 2001, Mi-lano (v. www.forum-institut.de)
SISPI, 'Diritto e mercato: proprietà intellettuale e antitrust',25-26 maggio 2001 (v. www.tiscalinet.it/comsi)
LES, European Conference, 'Licensing : a tool to global Progress', St. Peter-sburg, 15-18 Settembre 2001 (v. www.les.russia.org)
ECTA, XX Conferenza annuale, 'The Changing Faces of Trade marks', 13-16 giugno 2001, Rotterdam (v. www.ecta.org)
BALTIC CONFERENCE ON INDUSTRIAL PROPERTY.
Si terrà a Vilnius (Lituania) nei giorni 26-27 aprile 2001, organizzata e curata dal Gruppo AIPPI lituano, con la partecipazione dell'Ufficio Brevetti di Stato.
[ Legislazione ]
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Amministrazione della giustizia: eppur qualcosa si muove
Il Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2001 ha approvato il 'Regolamento sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nei processi innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti' pubblicato in G.U. il 17.4.2001 (v. www.interlex.com)
La Proprietà Industriale nel Trattato di Nizza
Il TRATTATO DI NIZZA," che modifica il trattato sull'unione europea, i trattati che istituiscono le comunità europee e alcuni atti connessi" di recente sottoscritto, si trova integralmente pubblicato nella versione italiana in IT 10.3.2001 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 80/1.
Il trattato è tuttavia di specifico interesse per la P.I. nella parte che concerne la ri-strutturazione del sistema giurisdizionale, attualmente centrato sulla Corte di Giu-stizia ed il Tribunale di Prima istanza. Come è noto, la istanze giurisdizionali della Comunità possono avere la loro base giuridica solo in un trattato. È appunto per questo che il sistema della tutela dei diritti sul marchio comunitario trova difficoltà, essendo stato instaurato per regolamento, e non per trattato, con la conseguenza dell'incerta natura attribuibile alle Commissioni di ricorso. Sembrerebbe ora che il legislatore comunitario intenda porre rimedio a tale anomalia prevedendo l'affiancamento al TPI di Camere giurisdizionali. La riforma non interessa solo il titolo del marchio comunitario, ma altresì gli altri titoli autonomi di proprietà industriale, e quindi il Disegno comunitario, il Brevetto comunitario (?), e forse altri titoli sui generis (Biotecnologia?). Al momento molti problemi sono ancora aperti. Per esempio se il TPI abbia competenze a giudicare come Corte d'appello, ovvero solo sulle questioni di diritto avverso le decisioni rese dalla Camere giurisdizionali.. Tra le novità più interessanti la possibilità di rimettere gli atti per interpreta-zione pregiudiziale anche al TPI.
Una Commissione mista (CD, TPI e Commissione) è incaricata di formulare pro-poste operative, ma si prevedono tempi non brevi, dell'ordine di un paio d'anni. Priorità, comunque, verrà data alla costituzione delle prime 'Camere' nell'area del-la funzione pubblica, dalla quale deriva il maggior carico di lavoro per il TPI. In prospettiva, crediamo utile riportare sin d'ora le disposizioni più rilevanti in argomento, nelle due ultime pagine staccabili.
(s.s.)
[ Dalla Stampa ]
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Di Milan ce n'e'uno solo
Il calcio è una cosa seria. Altrimenti provate a chiederlo a quei tifosi che si sono visti arrivare una diffida da un legale del Milan, con l'"accusa di concorrenza sleale" e di "sviamento della clientela". Il motivo? Avere aperto siti non ufficiali dedi-cati al Milan, denominati acmilan.net, acmilan 1899.com, devilsmania.com. Secondo la società, questi tifosi un po' troppo appassionati avrebbero riprodotto sen-za autorizzazione il marchio ufficiale, oltre a permettere il download di file che contengono immagini con il simbolo del famoso diavolo. La societa' esige la sospensione immediata della pubblicazione digitale. O di passare a tifare un'altra squadra. (3 aprile)
Guiness, vendita da record
Volete fare un buon affare, anzi l'affare da primato? Il marchio "Guiness World Records" e' in vendita, secondo il quotidiano "Financial Times". La impresa britannica Diageo, proprietaria di altri marchi prestigiosi come la vodka Smirnoff ed il whisky Johnnie Walker ha intenzione di disfarsi del marchio simbolo delle imprese piu' strane, che vengono accolte nell'omonimo libro dei record. Diageo vuole riorientare la sua attivita' nel settore delle bevande e per questo ha bisogno di quattrini. Le vendite del libro l'hanno scorso hanno generato 70 miliardi di profitti. (22 marzo)
Vi ricordate di "Porcellinus"?
Qualche anno fa, in un caso giudiziario divenuto noto, si riconobbe al personaggio di Linus (quello creato da Charles Schultz, per intenderci) una speciale tutela di fronte ad una pubblicazione, chiamata Porcellinus, che riproduceva il famoso personaggio in pose non esattamente infantili. In quella circostanza, la diffusione della rivista venne bloccata. Oggi, la storia potrebbe ripetersi. Lara Croft, personaggio celebre del videogame "Tomb Raider", sará interpretata dall'attrice porno "Venere Bianca", per dare vita a una versione in carne ed ossa (sopratutto carne) di Lara in un film hard. Il distributore italiano del gioco elettronico (dell'impresa Digital Bros) ha chiesto il blocco dell'uscita del film allegando "un danno d'immagine per Lara Croft". Staremo a vedere (senz'altro). (10 marzo)
A proposito del brevetto comunitario
Il commissario per il mercato interno, l'olandese Fritz Bolkestein, ha assicurato che entro la fine dell'anno il brevetto comunitario sara' piu' economico ed efficace. In un'intervista al quotidiano francese "Les Echos", Bokestein ha ammesso che attualmente vi sono tre problemi. In primo luogo, quello delle lingue. In casi di lite, dice il commissario, il brevetto deve essere tradotto nelle lingua della parte lesa, "anche se paesi come la Spagna, l'Italia ed il Portogallo non vogliono rinunciare alle proprie lingue". L'altra questione riguarda gli appelli. "Non si puo' avere un brevetto comunitario senza una giurisdizione comune e centralizzata", avverte Bolkestein. Infine, gli uffici brevetti nazionali. "Dovranno continuare ad esistere", afferma l'olandese. E svolgere compiti precisi, "come scelta di registrazione alternativa, ma anche con un ruolo attivo nelle traduzioni". (12 marzo)
Lucent Technologies
Un' azienda di Lecco, Media Laro, e' diventata il nemico numero uno del gigante americano delle telecomunicazioni Lucent Technologies. L'impresa statunitense ha presentato una denuncia in un tribunale del New Jersey contro l'italiana, accusata di aver cercato di brevettare (?) a suo nome in Europa e negli Stati Uniti un nuovo sistema comunicazione messo a punto dalla Lucent. Secondo la versione degli americani, la Media Laro si sarebbe appropiata di questa tecnologia dopo che le due imprese avevano siglato un accordo di collaborazione nel 1999. In base all'intesa, Media Laro doveva produrre dei prototipi che pero' non sono mai arrivati. In compenso sono arrivate le denunce. Con una richiesta di risarcimento di 20 milioni di dollari. (20 marzo)
Cibertassa, marcia indietro
I francesi, si sa sono gelosi nel difendere la cultura (la loro, meglio di altre). Il ministro della cultura, Cristine Tasca aveva manifestato la sua intenzione di applicare una nuova tassa per l'acquisto di computers, decodificatori, magnetoscopi digitali e terminali di telefono mobile UMTS, destinata alle società che gestiscono i diritti d'autore. L'idea era nata como una risposta alla pirateria del diritto d'autore, diventata più facile con Internet. Ma le proteste politiche e delle grandi lobby finanziarie hanno obbligato il ministro a fare marcia indietro. Sicuramente ci riprovera'. (16 gennaio)
(Piergiorgio M.Sandri)
[ Lettera alla redazione ]
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Ci scrive il socio Ing. Aldo Gelsomini:
Una analisi storico-psicologica del ritardo di cultura industriale del nostro paese
È probabile che sia necessaria un'analisi storico-psicologica per spiegare i motivi per cui il nostro Paese si è travato in ritardo nei processi di sviluppo della sua economia industriale e i motivi per cui si trova in difficoltà ad uscirne.
A cosa, secondo questa analisi, si deve attribuire l'esplosione di una civiltà e poi il de-clino del popolo che ne è stato l'artefice? Sicuramente al fatto che, a un certo punto della storia, un popolo si alimenta di una carica legata a uno stato di sofferenza e di rinunce durato secoli, millenni, al superamento di tale stato e al conseguente raggiun-gimento di un alto livello di convincimento culturale.Tale carica spinge questo popolo ad affermarsi a scapito di altre civiltà, a superarle, per poi, a sua volta, essere costret-to, sempre nel corso di secoli a cedere il passo alle civilità di altri popoli.
Questa analisi può trovare tutti d'accordo se si pensa alle civiltà degli assiro-babilonesi, degli egizi, dei greci, dei romani, degli arabi.
Per quanto riguarda l'esplosione della cultura industriale degli ultimi secoli, anche questo fenomeno si può interpretare come legato al fatto che i popoli nordici si sono, dapprima, caricati con la riforma protestante ad un nuovo modo di intendere il cristia-nesimo, hanno quindi creato le basi per una rivelazione culturale di stampo non solo religioso, ma anche scientifico e poi tecnico-tecnologico per poi porre le motivazioni di uno sviluppo della loro economia industriale. In pratica, secondo questa analisi, i popoli nordici hanno, a un certo punto della loro storia, durata millenni, deciso di ribellarsi a mali atavici quali freddo, fame, necessità di andare ogni tanto con le migrazioni alla ricerca di un clima più dolce, per esempio mediterraneo, ecc. La tensione dovuta a questi mali ha prodotto una carica che si è poi tradotta in rivoluzione culturale e quindi economico-industriale, dopo di che questi popoli nordici si sono potuto scrollare di dosso i condizionamenti negativi del loro clima, della loro latitudine e della loro emarginazione culturale dal resto del mondo. Cosa hanno fatto nel frattempo, i popoli medi-terranei? Hanno continuato a godere del loro clima, di una vita tutto sommato facile e solo recentemente, da pochi anni a questa parte, alcuni tra cui l'Italia, si sono accorti che l'economia industriale poteva portare vantaggi anche a loro.
In questo contesto storico-culturale-industriale, è evidente che i popoli mediterranei hanno cominciato a copiare un sistema di vita che non è loro, nel senso che solo i popoli nordici hanno, come regola, il rispetto di un senso di solidarietà che non è tipico di chi, vivendo in un ambiente accogliente per clima, economia prettamente agricola e conseguente cultura, può fare di questa solidarietà, tranquillamente a meno, almeno in certa misura. Si tratta di squilibri che invadono non solo l'ambito culturale, ma anche quello economico e politico.
Non è da sottovalutare l'importanza che deriva, per una economia industriale, essere solidali, nel senso che un ambiente industriale ha bisogno di gente che sappia lavorare insieme, anche in produzione ma soprattutto in ambiente di ricerca, di marketing ecc.
A questo si aggiunge il fatto che bisogna avere forte, da parte dei cittadini di un paese industrializzato, il senso dello Stato, inteso come rispetto dei valori impalpabili che so-vrastano gli interessi personali. Cioè, per chi lavora in un'industria, gli interessi della sua azienda devono andare al di là degli interessi personali. Altrimenti, c'è il pericolo che nasca una mafia.
Nei nostri ambienti industriali, non è facile trovare l'imprenditore, il suo staff manageriale, gli stessi dipendenti che guardino all'attività della propria azienda in termini prettamente distaccati e lontani dai propri interessi personali.
Possono essere molti e differenti le motivazioni di tale stato d'animo: c'è qualcuno che dà più importanza alla recente storia del nostro Paese, fatto di regni, granducati, ecc., ognuno in lotta con gli altri. In realtà, anche la Germania era divisa in tanto staterelli, eppure il senso dello Stato l'ha avuto sempre molto forte, forse troppo, tra le proprie popolazioni. Altri attribuiscono questa mancanza del senso dello Stato al predominio culturale della chiesa cattolica, che ha spesso preteso, lei di essere lo Stato.
Prescindendo dalle attuali difficoltà di un Paese come l'Italia ad accettare i valori, le regole fondamentali che vanno rispettate nel Paese di un'economia industriale, quali posse essere le prospettive, in termini storico-economico-culturali della attuale civiltà industriale?
C'è sicuramente da aspettarsi che i popoli del terzo mondo possano avere, nel prossi-mo futuro (secoli, millenni) molte carte da giocare. Basti pensare al fatto che gli ingegneri elettronici indiani sono oggi richiestissimi in tutto il mondo, il che vuol dire che soluzioni a problemi interessanti e coinvolgenti la new-economy possono nascere e proliferare dappertutto, oltre che in occidente. Ma come potrà l'oriente accettare o ca-povolgere l'impostazione dell'occidente in termini di cultura, di approccio alla realtà?
Non sarà facile, per questi Paesi emergenti, crescere e prendere il posto di un'America, di un Giappone, di un'Europa più o meno unita.
Si può, a questo punto, ipotizzare una crisi di tipo essenzialmente ecologica, prodotta dagli attuali Paesi industrializzati, o una crisi economica di questi Paesi dovuta a uno scontro tra la old- e la new-economy o che altro. Potrebbe essere auspicabile, anche per gli interessi mondiali più equilibrati a favore di tutti, comprese le popolazioni sottosviluppate, uno scontro di queste popolazioni con quelle più benestanti e sviluppate. In ogni caso, la cosa richiederà tempi lunghi, ma non è detto che saremo noi, popolazioni di Paesi industrializzati, a uscirne vincitori. Chi potrà, infatti, vietare questi cam-biamenti rispetto a quelli cui la storia ci ha abituato da 3 a 4000 anni a questa Parte?.
(Aldo Gelsomini)
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DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE CAMERE GIURISDIZIONALI IN MATERIA DI TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE
dell'Assofranchising
26) L'articolo 220 è sostituito dal seguente: "Articolo 220 - La Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado assicurano, nell'ambito delle rispettive competenze, il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del presente trattato.
Al Tribunale di primo grado possono inoltre essere affiancate, alle condizioni di cui all'articolo 225 A, camere giurisdizionali incaricate di esercitare, in taluni set-tori specifici, competenze giurisdizionali previste dal presente trattato.
31) L'articolo 225 è sostituito dal seguente: "Articolo 225 - 1. Il Tribunale di primo grado è competente a conoscere in primo grado dei ricor-si di cui agli articoli 230, 232, 235, 236 e 238, ad eccezione di quelli attribuiti a una camera giurisdizionale e di quelli che lo statuto riserva alla Corte di giustizia. Lo statuto può prevedere che il Tribunale di primo grado sia competente per altre categorie di ricorsi.
Le decisioni emesse dal Tribunale di primo grado ai sensi del presente paragrafo possono essere oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per i soli motivi di diritto e alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto.
2. Il Tribunale di primo grado è competente a conoscere dei ricorsi proposti con-tro le decisioni delle camere giurisdizionali istituite in applicazione dell'articolo 225 A.
Le decisioni emesse dal Tribunale di primo grado ai sensi del presente paragrafo possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte di giusti-zia, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto, ove sussistano gravi ri-schi che l'unità o la coerenza del diritto comunitario siano compromesse.
3. Il Tribunale di primo grado è competente a conoscere delle questioni pregiudi-ziali, sottoposte ai sensi dell'articolo 234, in materie specifiche determinate dallo statuto.
Il Tribunale di primo grado, ove ritenga che la causa richieda una decisione di principio che potrebbe compromettere l'unità o la coerenza del diritto comunita-rio, può rinviare la causa dinanzi alla Corte di giustizia affinché si pronunci.
Le decisioni emesse dal Tribunale di primo grado su questioni pregiudiziali pos-sono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto, ove sussistano gravi rischi che l'unità o la coerenza del diritto comunitario siano compromesse."
32) È inserito l'articolo seguente: "Articolo 225 - A
Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Corte di giustizia, o su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, può istituire camere giurisdizionali incaricate di conoscere in primo grado di talune categorie di ricorsi proposti in materie specifiche.
La decisione sull'istituzione di una camera giurisdizionale stabilisce le regole rela-tive alla composizione di tale camera e precisa la portata delle competenze ad essa conferite.
Le decisioni delle camere giurisdizionali possono essere oggetto di impugnazione per i soli motivi di diritto o, qualora la decisione sull'istituzione della camera lo preveda, anche per motivi di fatto, dinanzi al Tribunale di primo grado.
I membri delle camere giurisdizionali sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per l'esercizio di funzioni giuri-sdizionali. Essi sono nominati dal Consiglio, che delibera all'unanimità.
Le camere giurisdizionali stabiliscono il proprio regolamento di procedura di con-certo con la Corte di giustizia. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.
Salvo ove diversamente disposto dalla decisione sull'istituzione della camera giurisdizionale, le disposizioni del presente trattato relative alla Corte di giustizia e le disposizioni dello statuto della Corte di giustizia si applicano alle camere giurisdi-zionali."
33) È inserito l'articolo seguente:
"Articolo 229 A - Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare disposizioni intese ad attribuire alla Corte di giustizia, nella misura da esso stabilita, la competenza a pronunciarsi su controversie connesse con l'applicazione degli atti adottati in base al presente trattato che creano titoli comunitari di proprietà industriale. Il Consiglio raccomanda l'adozione di siffatte disposizioni da parte degli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali."
34) All'articolo 230, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
Articolo 230, nuovo II e III co - La decisione sull'istituzione di una camera giurisdizionale stabilisce le regole rela-tive alla composizione di tale camera e precisa la portata delle competenze ad es-sa conferite. Le decisioni delle camere giurisdizionali possono essere oggetto di impugnazione per i soli motivi di diritto o, qualora la decisione sull'istituzione del-la camera lo preveda, anche per motivi di fatto, dinanzi al Tribunale di primo grado. I membri delle camere giurisdizionali sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per l'esercizio di funzioni giu-risdizionali. Essi sono nominati dal Consiglio, che delibera all'unanimità. Le camere giurisdizionali stabiliscono il proprio regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consi-glio, che delibera a maggioranza qualificata. Salvo ove diversamente disposto dal-la decisione sull'istituzione della camera giurisdizionale, le disposizioni del presente trattato relative alla Corte di giustizia e le disposizioni dello statuto della Corte di giustizia si applicano alle camere giurisdizionali."
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a cura di
Coordinatore: Stefano Sandri
Collaboratori: Raffaella Arista , Piergiorgio Sandri, Alberto Improda
Sede: c/o Studio Improda -1,via Buccari, 00195 Roma, Tel. 06 39 74 34 15 - Fax 06 39 74 33 94 E-mail: alsan@xpress.es
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